Regolamento visite e viaggi d'istruzione

Regolamento sull'effettuazione di visite e viaggi d'istruzione

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

ALL. 7 - REGOLAMENTO SULL’EFFETTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1 - Finalità

Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali di istruzione e formazione della scuola, devono essere coerenti con gli obiettivi educativi e didattici del corso di studi e devono essere capaci, per spirito e modalità organizzative, di suscitare l’interesse degli allievi in relazione anche alla fascia di età, alle provenienze e al tipo di scuola frequentato, non hanno, quindi, finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici.

La loro caratteristica comune è quella di integrare la normale attività della scuola con la formazione generale della personalità degli alunni o con il completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sono dunque riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.

Il presente regolamento trova applicazione in tutte le iniziative deliberate dagli organi competenti, che prevedono spostamenti organizzati delle scolaresche.

Le iniziative vengono ricondotte esclusivamente alle seguenti categorie:

a. visite guidate e uscite connesse alla partecipazione a manifestazioni sportive che si effettuano nell'arco di una giornata o parte di essa e non comportano alcun pernottamento fuori sede,

b. viaggi d’istruzione che comportano uno o più pernottamenti fuori sede e si possono distinguere in:

- viaggi diretti ad accrescere il bagaglio culturale degli allievi attraverso visite a luoghi di interesse artistico, storico, scientifico, ecc.,

- viaggi di carattere tecnico-professionale, finalizzati all'acquisizione di cognizioni e di esperienze tecnico-scientifiche integrative a quelle normalmente acquisite in classe,   al consolidamento dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro, anche in vista dell’inserimento lavorativo degli allievi, viaggi di carattere sportivo-naturalistico capaci di accrescere lo spirito associativo  degli allievi, di allargare l’ambito della loro conoscenza e sensibilità ambientale o finalizzati alla conoscenza di particolari specialità sportive, alla partecipazione a manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, allo svolgimento di attività in ambiente naturale, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi o ad altre rispondenti a significative esigenze di carattere sociale.

c. scambi culturali con altre nazioni il cui obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese straniero dove si trova la scuola partner.

Il programma del viaggio o della visita deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e quelli di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato. Nella programmazione sono preferiti viaggi in cui la percentuale di tempo dedicato al trasporto non è prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e alla visita dei luoghi, fatta eccezione per i viaggi che si configurino, per loro natura, itineranti.

Alle uscite nell’ambito del territorio comunale (per le quali è normalmente sufficiente l’annotazione sul registro di  classe  e  il  preavviso alle  famiglie) si  applica lo  stesso  regolamento qualora  comportino il coinvolgimento di più docenti o la modifica dell’orario delle lezioni.

Art. 2 – Organi competenti

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla programmazione didattico educativa e quindi esigono una preventiva programmazione condivisa, coerente con specifiche esigenze di natura didattica e in armonia con le linee indicate dal POF. I diversi organi della scuola sono quindi a vario titolo coinvolti:

a.Collegio dei Docenti: sentiti i Dipartimenti disciplinari, individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte e quindi esamina la programmazione delle iniziative (aspetti culturali, metodologici, didattici...) presentate dai Consigli di Classe, e le integra col Piano Annuale delle Attività didattiche da presentare al Consiglio di Istituto per l’approvazione.

b.Consiglio di Classe: sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei docenti, esamina le proposte di viaggi di istruzione e di visite guidate formulate dalle diverse sue componenti durante l’incontro dedicato alla programmazione annuale (ottobre-novembre). Per le visite guidate di un giorno, i docenti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno comunque indicare quante visite di un giorno si prevedono e quali ne siano le finalità generali.

 

I consigli di classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.

Dal verbale della riunione dovranno risultare con precisione :

- gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire,

- l'itinerario e le mete,

- le date previste per l’effettuazione,

- il numero degli allievi,

- il mezzo di trasporto richiesto,

- i  docenti  accompagnatori, fra  i  quali  dovrà  essere  individuato il  docente  organizzatore e l’eventuale sostituto in caso di assenza del titolare,

- il nominativo di n. 1 docente supplente

I dati dovranno essere riassunti in un'apposita scheda, predisposta dall’ufficio, che dovrà essere consegnata in segreteria a cura del docente referente. Eventuali integrazioni o variazioni del piano sono possibili entro il mese di gennaio.

 

c. Consiglio di Istituto: nell’ambito delle sue competenze in merito all'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il Piano Annuale delle attività extrascolastiche, quindi anche di viaggi e  visite, verificando la  congruità con i  criteri organizzativi stabiliti dal presente regolamento.

d. Dirigente Scolastico: Predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera del Consiglio. Realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali nell’esercizio dei compiti e delle responsabilità di organizzazione e gestione che gli competono, in particolare svolge la necessaria attività negoziale avvalendosi della collaborazione del Direttore SGA.

La programmazione delle iniziative deve concludersi di norma entro il 22 dicembre dell’anno scolastico in corso in modo da consentire il regolare espletamento del procedimento amministrativo di cui la delibera del Consiglio di Istituto costituisce l'atto finale.

Art. 3 - Organizzazione e realizzazione delle iniziative

Il Consiglio d’Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti per ciò che concerne la programmazione didattica ed educativa, adotta i seguenti criteri generali ed organizzativi per la programmazione e attuazione delle iniziative in argomento:

a- Costi ed oneri

  • Dal momento che visite e viaggi d’istruzione  fanno  parte  della  programmazione  educativa  e didattica, sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per altri motivi, possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe, contenendo in particolare le spese entro limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione degli alunni creino situazioni discriminatorie o gravino con spese onerose sul bilancio delle famiglie degli studenti.
  • Le famiglie devono essere informate prima dell’adesione del costo massimo del viaggio di istruzione.
  • Le settimane bianche saranno organizzate previo accertamento della possibilità di usufruire, per il periodo necessario, gratuitamente o a prezzi ridotti, delle attrezzature, al fine di evitare agli allievi discriminazioni o confronti mortificanti.
  • Per motivi economici ed organizzativi le classi che parteciperanno a viaggi d'istruzione dovranno essere almeno due per viaggio in modo tale da ottimizzare la spesa sia per gli studenti che per l’Istituto.
  • La scuola si impegna a sostenere l'intera spesa per il viaggio e il soggiorno dei docenti accompagnatori.
  • Al fine di evitare situazioni discriminatorie, parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di istruzione tutti gli allievi che lo desiderano, salvo motivato parere contrario del consiglio di classe come di seguito stabilito.
  • Contestualmente all’atto della adesione al viaggio di istruzione è richiesto il versamento di una somma fino al 50% della quota di partecipazione. In caso di successiva documentata rinuncia al viaggio, dietro richiesta da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice. Il saldo sarà versato dagli studenti entro il termine perentorio di quindici giorni prima della data prevista per la partenza nel caso di viaggi di istruzione e sette giorni prima della visita guidata.
  • L’Istituto per l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione si avvarrà di agenzie di viaggio secondo la normativa vigente.

b- Partecipanti

  • Ferma restando l’autonomia decisionale degli organi collegiali della scuola, salvo deroga espressa dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, i viaggi verranno effettuati per classi intere, allo scopo di contenere la discontinuità nella erogazione delle lezioni.
  • Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nel 60% degli studenti effettivamente frequentanti. Per effettiva frequenza gli allievi devono avere seguito almeno il 50% delle lezioni al momento della raccolta delle adesioni da parte del docente organizzatore. Inoltre per il computo della percentuale si dovrà sottrarre anche il numero di studenti che il Consiglio di Classe, per deliberati motivi, avrà ritenuto opportuno non ammettere all’iniziativa. Deroghe per gravi e/o documentati motivi ai succitati criteri sono assunte dal Dirigente Scolastico nella misura massima di 1 alunno per classe.
  • Alle visite guidate è obbligatoria la partecipazione dell'intera classe. L'eventuale assenza dello studente nel giorno  della  visita  guidata  deve  essere  giustificata. Gli  studenti che  per  gravi  e comprovati motivi non partecipano al viaggio di istruzione hanno l’obbligo di frequentare regolarmente le attività appositamente  programmate dalla scuola. L’assenza non autorizzata sarà considerata infrazione disciplinare.
  • Le adesioni degli studenti ai viaggi di istruzione devono pervenire entro il termine stabilito dal programma. Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa e versato il relativo contributo non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità se non in caso di gravi e comprovati motivi.
  • Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente. Per gli alunni con handicap grave sarà verificata la necessità di particolare sistemazione alberghiera e trasporto.
  • Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee. Previa delibera del Consiglio d’Istituto, per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché la loro presenza sia necessaria ai fini dell’attuazione del viaggio, non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza generale degli allievi. . Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma.

c- Periodo e tempi di effettuazione

  • Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione dei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni, inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto lo svolgimento di sospensione delle lezioni per attività istituzionali (scrutini, attività di recupero, elezioni scolastiche, ecc.).
  • Possono svolgersi visite guidate anche nei trenta giorni che precedono la fine delle lezioni solo se durante i giorni festivi e per visite di tipo naturalistico qualora le condizioni climatiche consentono l’accesso solo nella primavera avanzata.
  • I viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive potranno essere realizzati anche durante i periodi di  sospensione delle  lezioni  o  vacanza.  La  scelta  degli  accompagnatori dovrà  cadere preferibilmente sui docenti di educazione fisica.
  • Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico visite guidate per un massimo di cinque giornate con la precisazione che non vanno conteggiate, entro questo limite, le uscite attinenti il programma della materia e che si esauriscono nell’orario di lezione previsto (es. uscite per rilievi, lezioni all’aperto, visite a mostre).
  • I viaggi di più giorni saranno consentiti per la seguente durata:

-     classi prime e seconde: una notte/due giorni Italia

-     classi terze: tre notti/quattro giorni Italia

-     classi quarte: tre notti/quattro giorni Italia – quattro notti/cinque giorni Estero

-     classi quinte: tre notti/quattro giorni Italia – quattro notti/cinque giorni Estero

-     Gli scambi di classe all’estero e gli stages linguistici, vista la specifica finalità degli stessi, possono avere una durata fino a 15 giorni.

  • Eventuali deroghe  per  l'attuazione  di  viaggi  funzionali  a  particolari  progetti  potranno  essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti.

Art. 4 - Designazione dei docenti accompagnatori e di altri partecipanti

  1. Gli accompagnatori sono individuati dal Dirigente fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe stessa, e delle materie attinenti o affini con le finalità del viaggio. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.
  2. I docenti accompagnatori non possono superare un massimo di 5 giorni di uscita nell’arco dell’anno scolastico. Fatte salve particolari iniziate che vedono coinvolti alunni/gruppi classe in uno specifico Progetto. Sono esclusi dal calcolo delle giornate i giorni festivi e, per i docenti, i giorni liberi. Nell’individuare i docenti accompagnatori il Dirigente scolastico tiene conto anche delle loro precedenti assenze dal servizio, per qualsiasi motivo.
  3. Deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori, e ogni docente può partecipare di norma ad un solo viaggio di istruzione nel corso dell’anno scolastico.
  4. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli obiettivi della visita e (per i viaggi all’estero) competenza linguistica. Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d’istruzione, con accertate spiccate competenze specifiche.
  5. Tenuto conto che per i docenti l’incarico in argomento costituisce modalità particolare di prestazione di servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un sufficiente numero di docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità: n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due docenti per gruppo in caso di uscite fuori dal territorio comunale; tra i docenti accompagnatori dovrà esserci almeno un docente per ciascun genere se l’uscita si effettua in più di una giornata;
  6. I docenti di sostegno accompagneranno gli studenti su decisione del competente Consiglio di Classe. Per i docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente ogni n. 2 studenti; nel caso in cui il docente di sostegno non sia disponibile, affinché il  viaggio sia  autorizzato, esso dovrà  essere sostituito dal Consiglio di Classe con un altro docente della classe o, in alternativa, dall’assistente specialistico o dal genitore dell’allievo, che si renda disponibile.
  7. Tra i docenti accompagnatori il Dirigente Scolastico nomina il docente organizzatore.
  8. Alle iniziative di cui all’art.1 non saranno ammessi estranei alle classi interessate, anche se facenti parte dell’organico dell’Istituto, se non per esplicita e motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per particolari motivazioni può essere consentita la partecipazione ai viaggi d’istruzione e visite guidate del personale ATA, purché non vengano affidati a detto personale compiti di vigilanza sugli allievi.

Art. 5 - Competenze dei docenti

Sarà cura del docente organizzatore far pervenire alla Segreteria, in unica soluzione, l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto da parte degli studenti. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, tutta la documentazione deve essere prodotta al Dirigente almeno 5 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione prevenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei punti precedenti.

Spetta  altresì  ai  docenti  accompagnatori l'onere  della  raccolta  delle  eventuali  informative  a  carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di Istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.

Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno far pervenire entro 5 giorni una relazione scritta sull'andamento dell'iniziativa in cui sia evidenziato:

-     verifica degli obiettivi programmati,

-     interesse e comportamento degli studenti,

-     eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi,

-     dettagliata descrizione di eventuali incidenti,

-     proposte migliorative.

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie al fine di consentire all’Ufficio l’immediata contestazione. La scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere tali ditte dall'elenco dei fornitori.

Art. 6 - Norme generali per la partecipazione degli studenti

  1. Se l’allievo è minorenne sarà  tassativamente necessario acquisire per  iscritto il  consenso della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni non sarà necessario il consenso scritto da parte delle famiglie, l’Ufficio, comunque, provvederà ad informarle conservandone adeguata documentazione.
  2. Il consenso scritto, previsto per gli allievi minorenni, dell’esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell’alunno al viaggio, ma non esonera, com’è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori delle responsabilità di ogni ordine previste dal sistema legislativo dell’Istituto: i docenti dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni.
  3. Tutti gli studenti dovranno inoltre essere muniti di un documento di identificazione e dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico.
  4. Nei viaggi all’estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l’espatrio e del documento valido per l’assistenza sanitaria all’estero.
  5. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per gli stage resta valida l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
  6. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari. Gli studenti che abbiano conseguito, nello scrutinio del primo quadrimestre una votazione di condotta minore o uguale a sette, non sono ammessi alla partecipazione al viaggio di istruzione.

Art. 7 - Norme di comportamento degli studenti

  1. Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà
  2. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
  3. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;
  4. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
  5. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
  6. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso;
  7. evitare, per ragioni di sicurezza di fumare in camera;
  8. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata;
  9. non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;
  10. rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere;
  11. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.
  12. Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.
  13. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno eccessivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.
  14. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo coinvolto.
  15. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.
  16. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio  di  istruzione  e,  dopo  tempestiva comunicazione alla  famiglia,  ne  verrà immediatamente predisposto il rientro.
  17. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 8 - Competenze dei genitori

I genitori:

  1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla visita, l’eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di viaggio;
  2. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;
  3. devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.

Licenza

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