Deroghe al limite di assenze

Regolamento per le deroghe al limite delle assenze annuali

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa


ALL. 6 - DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE


(approvato dal Collegio Docenti n. 03 del 11/09/2020 - ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7)

 

PREMESSA

Sulla base del DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 c. comma 7 e della circolare n.20  Prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La CM n. 20 del 04.03.2011, dispone che le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

a) assenze continuative per gravi motivi di salute;

b) assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;

c) assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;

d) assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, senza alcuna distinzione fra le varie discipline sportive;

e) assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);

f) assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;

g) uscita anticipata per frequentare le lezioni al  Conservatorio

h) assenze per gravissimi problemi di famiglia( come ad es provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione  di  separazione  dei  genitori  in  coincidenza  con  la  assenza;  gravi  patologie  dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado);

i) assenze dovute a impedimenti lavorativi (solo in casi di studenti lavoratori).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

L’articolo 14, comma 7 del Regolamento prevede che “le istituzione scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte  ore  annuale). Tale  deroga è prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,  a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. E’ compito del Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite di presenza. Tali deroghe devono essere per casi eccezionali, certe e documentate. E’ compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

                                                      

REGOLAMENTO

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze:

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario,  vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico di classe e sul Registro elettronico del docente e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi rapportato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste e l’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, pari al 75% delle lezioni, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo scolastico.

 

Art. 2 assenza dovuta a sanzione disciplinare: L’assenza/e dalle lezioni curricolari dello studente, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico.

 

Art.3  assemblee d’Istituto: Premesso che nella prima ora di lezione viene svolto il regolare appello, le ore di assenza dalle lezioni curricolari dello studente nei giorni di assemblea d’Istituto non incidono   sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico.

 

Art. 4 - partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti dal POF: Tutte le attività in orario scolastico (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola lavoro, stages etc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione quindi non devono essere conteggiate nel computo delle assenze e le persone impegnate in tali attività vanno annotate nel registro elettronico di classe a cura del docente di riferimento.

 

Art.5 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga:

a) gravi motivi di salute, certificati da struttura competente, pari o superiori a un giorno (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente;

b)terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate);

c) visite specialistiche ospedaliere, day hospital;

d) donazioni  di sangue;

e) motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di salute - attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali);

f) partecipazione ad  attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  riconosciute dal C.O.N.I.

g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr.  Legge n. 516/1988  che recepisce l’intesa con  la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

h) adesione ad altre confessioni religiose;

i) assenza per motivi di lavoro certificati e coerenti con l'indirizzo dell'Istituto;

l) ritardo dovuto all'uso dei mezzi pubblici adeguatamente certificato; 

m) riduzione d’orario delle lezioni per cause di forza maggiore (chiusura della scuola per elezioni, per calamità naturali, per neve, per assenza insegnanti o per altri eventi eccezionali).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate al momento del rientro dell’allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe e/o all’ufficio di segreteria della scuola, ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy;

Art.6 - Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione alla classe successiva o all'esame finale Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza, ingiustificata o giustificata, effettuata durante l’anno scolastico concorre al calcolo del totale di assenze effettuate dall’alunno/a. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Licenza

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